Articolo Pubblicato sul sito: www.public-utilities.it il 19/08/2009
Public Utilities: condizione della prevalenza per la deducibilità degli interessi passivi
Commento alla Risoluzione 200/E del 3 agosto.
A cura del Dr. Riccardo Scardovelli – Consulente fiscale in Mantova
L’Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione n. 200 del 3 agosto ha dettato i criteri, necessari alle public utilities, per poter fruire dell’agevolazione fiscale di deducibilità integrale dal reddito d’impresa degli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati.
In generale, la nuova normativa in tema di deducibilità degli interessi passivi ai fini Ires (art. 96 Tuir) introdotta dalla Finanziaria 2008, prevede che, dall’esercizio 2008, gli interessi passivi, nonché gli oneri finanziari assimilati (es. interessi passivi impliciti nei canoni di leasing), siano deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
L’eventuale eccedenza può essere, inoltre, dedotta dal reddito nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica; pertanto, sarà necessario calcolare il ROL, quale differenza delle Voci A) e B) del Conto Economico in formato CEE (art. 2425 cod. civile), aumentato degli ammortamenti e dei canoni di leasing, e rapportare l’eccedenza degli interessi passivi al 30% dell’indice ROL così determinato.
Gli eventuali ulteriori interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili nel periodo d’imposta 2008, potranno essere dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi, sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza.
Si ricorda, inoltre, che per il 1° e il 2° periodo d’imposta di applicazione della norma, è prevista un’agevolazione che consente di aumentare forfettariamente il limite di deducibilità degli interessi passivi per un importo pari, rispettivamente, ad € 10.000 nel 2008 e ad € 5.000 nel 2009.
Detto questo, per le Società Pubbliche, lo stesso art. 96, al comma 5, contempla un agevolazione fiscale che consente l’esclusione dalle suddette limitazioni di deducibilità per le “Società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione”.
Va da sé che le public utilities, che generalmente sorgono quale branca delle Amministrazioni pubbliche per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, quali gas, acqua, energia e smaltimento rifiuti debbano considerarsi escluse dalla limitazione nella deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati introdotte dalla Finanziaria 2008.
E’ però anche vero che le Società pubbliche, nel corso della propria vita, spesso ampliano il proprio oggetto sociale includendo, tra le proprie attività, anche la gestione di altri servizi, quali, ad esempio la Farmacia comunale ovvero la gestione degli impianti sportivi comunali.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, con la Risoluzione in commento, ha voluto chiarire che, affinché le Società pubbliche possano godere della agevolazione prevista dal suddetto comma 5 dell’art. 96, è necessario che le stesse abbiano come “attività prevalente” quelle indicate dalla normativa, ovvero la gestione dei servizi di acqua, gas, energia e rifiuti; in caso contrario, la stessa non potrà beneficiare dell’esclusione dal vincolo di deducibilità degli interessi e dovrà effettuare i suddetti calcoli per determinare la quota di interessi ed oneri assimilati deducibili dal reddito.
Il criterio per poter verificare la condizione di prevalenza è stato individuato, nella stesa risoluzione, quale ammontare dei ricavi annui inerenti alle diverse attività poste in essere dalle public utilities; a nulla rileva, invece, il fatto che gli interessi ed oneri finanziari siano inerenti esclusivamente alle attività espressamente escluse dalla limitazione di deducibilità; l’Agenzia ha stabilito, infatti, quale unico criterio di riferimento, la prevalenza dei ricavi. In termini pratici, sarà necessario che la Società effettui, in sede di determinazione del reddito imponibile Ires, una sommatoria dei ricavi iscritti in bilancio quali corrispettivi delle attività di fornitura di energia, acqua, gas e smaltimento rifiuti e confronti gli stessi con i ricavi derivanti dalle altre attività (es. ricavi per vendita farmaci).
Nel solo caso in cui, il primo valore sia superiore al secondo, la Società potrà godere del beneficio fiscale di esclusione dalla limitazione della deducibilità degli interessi passivi; in caso contrario dovrà sottostare alla disciplina prevista dall’art. 96, commi 1-4.